Prevenzione e controllo della rabbia su animali provenienti da Ucraina
Da comunicazioni trasmesse dagli Assessorati alla sanità di alcune Regioni si è venuti a conoscenza che alcune Associazioni di protezione animale hanno introdotto in Italia animali d’affezione da canili/rifugi posti sul territorio ucraino a causa delle attuali ostilità tra Russia e Ucraina.
A riguardo si fa presente che tale introduzione alla luce della normativa europea e nazionale di riferimento sono da considerare introduzioni a carattere commerciale e pertanto devono rispettare le disposizioni di cui al Titolo 5 del Regolamento 2020/692 Prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’unione di cani, gatti e furetti ed in particolare quelle previste all’articolo 76.
L’unica deroga alle prescrizioni di cui al citato articolo 76 prevede, ai sensi dell’articolo 77, la possibilità che tali animali possano essere introdotti a condizione che siano inviati a Centri confinati o Centri di quarantena autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429.
Pertanto si fa presente che in tutti gli altri casi tali introduzioni sono da considerarsi non conformi e quindi sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
Inoltre con nota 7257 del 21 marzo 2022 questa Direzione Generale ha già chiarito che non è comunque consentito l’ingresso di animali da canili/rifugi posti in territorio ucraino proprio perché sul territorio nazionale non risultavano essere autorizzate le predette strutture di cui al citato articolo 77 del regolamento 2020/690.
Tanto premesso e considerata la necessità di gestire il rischio connesso alla rabbia, per i cani/gatti e furetti già introdotti sul territorio nazionale non a seguito di rifugiati non in conformità alle citate disposizioni e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste, si ritiene necessario che gli stessi siano comunque sottoposti al protocollo di controlli previsti dalla nota n. 7257 (identificazione, vaccinazione, titolazione anticorpale, osservazione).
A tale riguardo e a titolo riepilogativo, si rammenta che la predetta nota prevede che nel caso l’animale d’affezione sia in possesso di microchip e certificato di vaccinazione antirabbica, debba essere sottoposto a prelievo ematico per titolazione degli anticorpi per la rabbia e soggetto a un periodo di osservazione a destino di 3 mesi nel caso di titolazione favorevole e di 6 mesi in caso sfavorevole.
Qualora non in possesso di microchip e certificato di vaccinazione antirabbica, venga invece sottoposto immediatamente a riconoscimento con microchip e vaccinazione antirabbica e a un periodo di osservazione a destino di almeno 3 mesi.
Infine si fa presente che il periodo di osservazione di 3 o 6 mesi, adottato in funzione delle situazioni sopra evidenziate, dovrà essere trascorso presso le strutture recettive delle stesse Associazioni di protezione animale e nessuna cessione /adozione a privati cittadini sarà consentita se non dopo che sia terminato detto periodo di osservazione con esito favorevole.