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Prospetto Aliquote IMU

Prospetto riferito all'anno 2026
Data:
Giovedì, 04 Giugno 2026 (ore 09:00)
Prospetto Aliquote IMU

Descrizione

Si avvicinano i termini per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno d’imposta 2026.

Di seguito riepiloghiamo le scadenze principali, le modalità di calcolo, le esenzioni previste e le importanti riforme introdotte a partire da quest’anno.

Termini e modalità di pagamento 2026

Il pagamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate annuali:

  • acconto (o soluzione unica): entro il 16 giugno 2026;
  • saldo: entro il 16 dicembre 2026.

La prima rata, qualora il Comune non abbia ancora deliberato le nuove aliquote, si calcola applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno precedente (2025). L’eventuale conguaglio o adeguamento alle nuove tariffe comunali del 2026 avverrà esclusivamente in sede di saldo a dicembre.

Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali:

  • modello F24;
  • apposito bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma PagoPA o altre modalità telematiche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (se l’IMU è precompilata dal Comune).

Esenzioni e agevolazioni principali

Abitazione principale e pertinenze

L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria).

  • Immobili di lusso: l’esenzione non si applica se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano soggette a imposta.
  • Coniugi con residenze separate: a seguito della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, l’esenzione spetta a ciascun componente del nucleo familiare per l’immobile in cui ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale effettiva, a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Riduzione per comodato d’uso (parenti di 1° grado)

La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli (linea retta di primo grado), a condizione che:

  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale del comodatario e non sia di lusso (no A/1, A/8, A/9);
  • il contratto di comodato sia regolarmente registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre alla propria abitazione principale (situata nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato).

Altre agevolazioni rilevanti

  • Affitti a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato la base imponibile IMU è ridotta al 75%.
  • Beni merce: i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice sono totalmente esenti da IMU, a patto che permanga tale destinazione e non siano locati.
  • Immobili strumentali: l’IMU relativa agli immobili strumentali all’attività d’impresa o professionale è deducibile al 100% ai fini della determinazione del reddito.
  • pensionati residenti all’estero (AIRE): l’IMU è ridotta al 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. È necessario che il proprietario sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e risieda in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
  • Immobili occupati abusivamente: è prevista l’esenzione totale dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio (art. 614, comma 2, c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata un’azione giudiziaria penale. Per beneficiare del blocco dell’imposta, il proprietario è tenuto a comunicare al Comune l’avvenuta presentazione della denuncia, così come l’eventuale cessazione dell’occupazione.

Adempimenti dichiarativi

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo (es. cambi di utilizzo da sfitto ad abitazione principale).

Pertanto, per le variazioni intervenute nel corso del 2025, la scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno 2026.


Documenti allegati

A cura di

Ufficio Tributi
Indirizzo: Ufficio associato c/o Comune di Roatto

Telefono:
0141938114
Email:
tributivaltriversa@gmail.com

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

04/06/2026 09:24




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